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Articolo aggiuntivo n. 14.0.6 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 14.
  • status: Respinto

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
o da fonte solare fotovoltaica
)

        1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica anche nel caso di fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e incentivati con certificati verdi, tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante, entrati in esercizio ai fini del riconoscimento dell'incentivo erogato dal GSE dal 1º gennaio 2009.

        2. Per i soli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica incentivati con la tariffa incentivante da parte del GSE ai sensi del d.m. 19 febbraio 2007, del d.m. 6 agosto 2010, del d.m. 5 maggio 2011 e del d.m. 5 luglio 2012 il cumulo con la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 5 della legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è consentito nei limiti del 20 per cento inteso quale risparmio al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato».

        Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».