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Articolo aggiuntivo n. 14.0.9 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 14.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica alle disposizioni in materia di revocatoria della cessione di credito contro corrispettivo in denaro)

        1. L'articolo 7, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è sostituito con il seguente:

        «Art. 7 - (Fallimento del cedente). – 1. Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 non sono revocabili ai sensi dell'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

        2. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'articolo 67, comma l, n. l) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1.

        3. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.

        4. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 3."».