presentato il 20/11/2017 in V Bilancio del Senato da Loredana DE PETRIS (Misto) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto (Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 9, respinto per la parte restante)
testo emendamento del 20/11/17
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito)
1. Ai fini del presente articolo sono considerate posizioni a sofferenza i rapporti giuridici tra banche o intermediari nnan7.iariindividuati ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e credi tizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e loro debitori, classificati a sofferenza, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia, e risultanti tali alla data del 31 dicembre 2016 presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
2. Entro il 31 dicembre 2018, i titolari delle posizioni a sofferenza possono richiedere in forma scritta alla banca o all'intermediario finanziario di cui sono debitori di concordare una transazione stragiudiziale per la restituzione, a saldo di quanto dovuto, di un importo non superiore al valore netto di bilancio delle loro singole esposizioni, come risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2017 della banca o dell'intermediario finanziario destinatario dell'istanza.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, la banca o l'intermediario finanziario è tenuta a comunicare in forma scritta il valore contabile dei crediti vantati verso il debitore istante con l'indicazione dei relativi accantonamenti stanziati per le previsioni di perdita al 31 dicembre 2017. Inoltre la banca o l'intermediario finanziario non può rifiutare la proposta transattiva qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore coincida con il valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti.
4. L'atto di transazione, a pena di nullità, deve essere sempre in forma scritta e prevedere la espressa rinuncia del creditore ai maggior credito e a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo, previsto dall'accordo transattivo. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche, ai sensi del presente comma, sono totalmente a carico della banca o dell'intermediario finanziario creditore.
5. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso detenuto alla data dell'istanza di cui al comma 2 e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo di cui al medesimo comma. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all1ccordo transattivo perfezionato. Il debitore, a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.
6. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non ottemperi all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi del precedente comma 2, lo facciano in ritardo rispetto al termine ivi indicato, ovvero forniscano un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, sono soggetti alle sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.
7. Per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data del 31 dicembre 2017, per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, la banca o l'intermediario finanziario e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui ai commi precedenti, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2017. Il ripristino del contratto di finanziamento secondo quanto previsto dal presente comma comporta, a seconda dei casi e sempre che il creditore non vi rinunci espressamente, l'obbligatoria applicazione di quanto previsto dagli articoli 48-bis e 120-quinquiesdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Si applicano in ogni caso gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
8. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non aderisca alla proposta del debitore di formalizzare la transazione ai sensi di quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 7, le eventuali perdite future registrate sui relativi crediti nei quattro anni solari successivi non sono fiscalmente deducibili. In ogni caso, qualora il credito oggetto della proposta di transazione rigettata venga ceduto a terzi, non sono fiscalmente deducibili le perdite commisurate alla differenza tra il valore proposto dal debitore e l'eventuale minor prezzo di cessione realizzato sul relativo credito ceduto.
9. Le maggiori perdite della banca o dell'intermediario finanziario derivanti dal perfezionamento degli accordi transattivi di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7, sono interamente deducibili ai :fini fiscali nell'esercizio in cui sono state effettivamente registrate, con una maggiorazione compresa tra un minimo dell'1 e un massimo del 10 per cento in funzione lineare crescente della differenza tra il valore netto di bilancio al 31 dicembre 2017 del credito oggetto di transazione e l'importo effettivamente versato dal debitore a seguito della transazione concordata.
10. I crediti per i quali sia stata proposta da parte del debitore alla banca o all'intermediario finanziario una transazione ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 7, per i tre anni successivi alla stessa non possono essere ceduti a terzi a qualunque titolo, per un importo inferiore al loro valore netto di bilancio al 31 dicembre 2017.
11. In tutti casi in cui, in presenza di un accordo transattivo formalizzato tra banca o intermediario finanziario e debitore ai sensi del presente articolo, il debitore non provvede al pagamento di quanto dovuto entro sessanta giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario, la banca o l'intermediario finanziario ha diritto di pretendere l'intero importo del debito originariamente dovuto dal debitore e non si applica il divieto di cessione di cui al comma 10.
12. Qualora una banca o un intermediario finanziario intenda cedere a terzi in tutto o in parte un credito classificato a sofferenza ai sensi di quanto previsto dal comma 1, è tenuta ad informarne per iscritto in tempo utile il debitore comunicandogli il prezzo di cessione concordato con il cessionario. Il debitore ha diritto di pagare al creditore cedente l'equivalente del prezzo comunicatogli entro novanta giorni dalla comunicazione del medesimo un pagamento casi avvenuto libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore.
13. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione di sofferenza del debitore segnalata nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia».