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Proposta di modifica n. 16.19 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Con riferimento alle assunzioni antecedenti al 31 dicembre 2018 è riconosciuto l'esonero contributivo nella misura del 50 per cento sulla trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato a prescindere dalla data anagrafica. Per i contratti di apprendistato antecedenti al 31 dicembre 2018 l'esonero è riconosciuto nella misura del 35 per cento sul rinnovo a tempo indeterminato».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Imposta di bollo money transfer)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari; le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».