presentato il 20/11/2017 in V Bilancio del Senato da Stefania PEZZOPANE (Misto) e altri e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 20/11/17
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. L'esonero di cui al comma 1 si applica alle imprese di call center che siano in possesso della certificazione di qualità, finalizzata ad attestare la sussistenza di specifici requisiti di qualità ed in particolare:
a) il regolare adempimento di tutti gli obblighi contributivi, fiscali e assicurativi connessi, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), relativo al personale impiegato nei servizi di contact center, e comunque secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
b) l'integrale rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore adottati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
c) l'utilizzo di personale qualificato, debitamente formato e aggiornata, in relazione agli specifici servizi richiesti dai committenti.
Ai fini del rilascio della certificazione è costituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un «Osservatorio nazionale permanente per il settore dei call-center», di seguito denominato «Osservatorio».
L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) monitorare l'evoluzione normativa, economica e occupazionale, nazionale ed europea, nonché l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di call center;
b) analizzare le problematiche complessive che investono il settore e coordinare gli eventuali tavoli tecnico-istituzionali attivati sui singoli aspetti, al fine di individuare specifiche misure di sostegno di politica industriale e fiscale nonché le aree prioritarie di intervento, anche legislativo, con particolare riferimento alla disciplina in materia di registro pubblico delle opposizioni, di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178;
c) emanare linee guida generali per l'adozione di corretti, trasparenti ed efficaci modelli di organizzazione, gestione e controllo dei servizi di contact center, nonché per la formulazione di eventuali accordi, intese e protocolli tra i committenti e le imprese di call center;
d) predisporre, nel rispetto della normativa in materia di consumo e di protezione dei dati personali, un apposito codice etico di condotta che le imprese di call center devono obbligatoriamente adottare e rispettare nell'erogazione dei servizi di contact center nonché nei rapporti con i committenti, con i consumatori e con i terzi, individuando altresì le sanzioni in caso di inosservanza;
e) attivare un tavolo tecnico di coordinamento finalizzato al monitoraggio e alla gestione di eventuali crisi aziendali garantendo soluzioni strutturali concordate, attraverso procedure di consultazione ai sensi della normativa vigente e secondo quanto definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento;
f) elaborare un programma annuale di interventi specifici finalizzati a incentivare l'occupazione e a sostenere le spese per la ricerca, l'innovazione e il processo di digitalizzazione nel settore dei call center;
g) promuovere ogni opportuna iniziativa a sostegno del settore, anche attraverso attività coordinate di formazione, qualificazione e aggiornamento destinate agli operatori.
Nell'espletamento dei compiti di cui al presente comma, l'Osservatorio si avvale della collaborazione delle associazioni nazionali di categoria, anche recependo esperienze e azioni già avviate o realizzate per gli aspetti connessi alle sue competenze.
Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, disciplina la composizione, la durata, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che esso sia composto, in misura paritetica, da rappresentanti designati rispettivamente:
a) dai Ministeri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;
b) dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
c) dalle associazioni e dalle organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
d) dalle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità nazionale anticorruzione nonché di altri enti e istituzioni pubblici o privati.
L'Osservatorio, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. Nell'ambito dell'Osservatorio di cui al presente, comma, è costituito un Organismo nazionale di controllo e di certificazione, di seguito denominato «Organismo», volte ad accreditare le imprese abilitate al rilascio della certificazione di qualità, sulla base di determinati requisiti individuati con apposito regolamento. Il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina la composizione, la durata, l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo, prevedendo, in particolare, che esso sia composto altresì dai rappresentanti delle associazioni di imprese di call-center e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché dai rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali e dai rappresentanti della committenza.
Le imprese accreditate ai sensi del presente gomma rilasciano la certificazione alle imprese di call center che siano in possesso di specifici requisiti, individuati con il regolamento di cui al presente comma volti a garantire standard adeguati e omogenei dei servizi da erogare, anche in coerenza con la normativa europea e nel rispetto dei princìpi generali di cui al primo capoverso del presente comma. L'Organismo effettua controlli periodici sulla sussistenza e permanenza dei requisiti di qualità di cui al presente comma e, in caso di inosservanza, irroga le sanzioni previste dal regolamento ministeriale».
Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro».