Proposta di modifica n. 16.78 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo il comma 12, aggiungere, il seguente:

        «12-bis. Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-octies, del medesimo decreto legislativo».

        Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «238 milioni di euro per l'anno 2018 e di 318 milioni di euro annui».