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Articolo aggiuntivo n. 16.0.6 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)

        1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numera di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nel primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo pari a 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e 99 milioni nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per Interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

        Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 301 è ridotto di 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020;

            b) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».