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Articolo aggiuntivo n. 16.0.9 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)

       1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturati di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.