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Proposta di modifica n. 1.123 al ddl C.1690 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:      

testo emendamento del 20/11/13

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2013, nelle more dell'espressione della richiamata intesa sulla ripartizione delle disponibilità complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare, in favore dell'Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, a titolo di acconto, una quota pari al 90 per cento del citato importo vincolato.».