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Articolo aggiuntivo n. 16.0.21 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

        1. Al fine di garantire in via immediata l'efficacia ed il buon andamento dell'azione amministrativa in ambito fiscale attraverso il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria e la salvaguardia delle professionalità esistenti, corrispondendo in tal modo anche alla necessità di urgente adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato; funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuata a totale invarianza finanziaria nei limiti delle risorse disponibili correlate alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base del criterio della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».