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Articolo aggiuntivo n. 16.0.24 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Rivalutazione annuale rendite INAIL)

        1. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del T.U. infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cencerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su determina del Presidente dell'INAIL».

        Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».