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Articolo aggiuntivo n. 16.0.27 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure a favore delle prestazioni occasionali)

        1. All'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera b), le parole: "5000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";

            b) al comma 7, dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente:

            "d-bis) per attività a favore delle famiglie della comunità".

            c) al comma 13, sono soppresse le parole: "o saltuarie di ridotta entità".

            d) al comma 14 è abrogata la lettera a)».