Articolo aggiuntivo n. 16.0.28 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Incentivo strutturale all'occupazione di genitori con più di tre figli)

        1. In osservanza degli art. 1, 31, 35 e 37 della Costituzione, nell'intento di eliminare le discriminazioni sociali ed economiche a cui sono soggette le famiglie con figli ed affinché possano adempiere al loro prezioso ruolo educativo e procreativo mediante un libero accesso e/o reintegro nel mondo del lavoro, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono genitori con almeno 4 figli a carico e si trovino in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi, è riconosciuto, per un periodo massima di trentasei mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

        Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

        2018:

            CP  –  2.000.000;

            CS  –  2.600.000;

        2019:

            CP  –  1.500.000;

            CS  –  1.500.000;

        2020:

            CP  –  1.500.000;

            CS  –  1.500.000.