Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 16.0.30 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 20/11/17

sharingList();

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Contribuzione figurativa a favore degli obiettori totali)

        1. Il riconoscimento dell'accredito figurativo, a fini pensionistici, per i periodi di servizio militare obbligatorio prestato nelle Forze Armate Italiane e quelli ad esso equiparati, di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153 si applica, a domanda dell'interessato, anche agli obiettori di coscienza condannati a periodi di detenzione in ragione della loro obiezione.

        2. Ai maggiori oneri previdenziali derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione a decorrere dal 1º gennaio 2018 delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1, della presente legge».