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Articolo aggiuntivo n. 42.0.9 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 42.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di trasferimento d'ufficio di magistrati
a sedi disagiate
)

        1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1998, n. 133, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        ''2-bis. I magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi dell'articolo 1 non possono essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute, ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

        2-ter. La norma di cui al comma 2-bis applicabile anche ai magistrati destinati a sedi disagiate prima dell'entrata in vigore della presente legge''».