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Articolo aggiuntivo n. 46.0.8 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 46.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per contenere le spese di gestione degli Archivi notarili)

        1. Al fine di contenere le spese di gestione degli. Archivi notarili e mantenere previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità''».