presentato il 20/11/2017 in V Bilancio del Senato da Giuseppe LUMIA (PD) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 20/11/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 46-bis.
(Misure per contenere le spese di gestione degli Archivi notarili)
1. Al fine di contenere le spese di gestione degli. Archivi notarili e mantenere previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità''».