Articolo aggiuntivo n. 46.0.25 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 46.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per l'accelerazione dell'esecuzione di commesse
di preminente interesse pubblico
)

        1. Nel preminente interesse pubblico alla sollecita esecuzione delle commesse, per i lavori, servizi e le forniture dichiarati strategici dall'Amministrazione aggiudicatrice ed inseriti negli strumenti di programmazione trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dal codice del processo amministrativo.

        2. Nelle procedure di gara aventi ad oggetto le commesse di cui al comma 1, il ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione può prevedere solo la richiesta di risarcimento del danno per equivalente nella misura massima del 10 per cento dell'offerta e nel rispetto del principio dell'onere della prova, pena del ricorso medesimo. Il giudice non può sospendere o annullare il provvedimento di aggiudicazione e la conseguente stipulazione del contratto.

        3. Nel quadro economico dell'intervento è accantonata almeno una somma pari al 10 per cento dell'importo a base d'asta per eventuale ristoro delle domande di risarcimento di cui al comma 2.

        4. I soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale pena l'inammissibilità del ricorso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'informazione è eseguita mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante, recante una puntuale indicazione dei presunti vizi di legittimità e dei motivi di ricorso che si intendono proporre in giudizio. Rimane preclusa la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori.

        5. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela.

        6. I ricorsi devono essere proposti nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione cui all'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

        7. Il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatti salvi i casi di deroga previsti dal comma 10 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e comunque prima della comunicazione di cui al comma 5. Non si applica il comma 11 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016».