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Articolo aggiuntivo n. 46.0.26 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 46.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per l'accelerazione dell'esecuzione di commesse
di preminente interesse pubblico
)

        1. Nel preminente interesse pubblico alla sollecita esecuzione delle commesse, per i lavori, i servizi e le forniture dichiarati strategici dall'Amministrazione aggiudicatrice ed inseriti negli strumenti di programmazione trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dal codice del processo amministrativo.

        2. La stazione appaltante inserisce nel bando di gara una clausola che impone ai partecipanti di dichiarare, a pena di esclusione, che, qualora non risultino aggiudicatari, nel proporre ricorso giurisdizionale avverso raggiudicazione; possono richiedere esclusivamente il risarcimento del danno per equivalente nella misura massima del 10 per cento dell'offerta, nel rispetto del principio dell'onere della prova. Nel caso in cui tale impegno venga disatteso, la stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dell'elenco dei fornitori per un periodo da tre mesi a un anno e a valutare tale comportamento nell'ambito dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto.

        3. Nel quadro economico dell'intervento è accantonate almeno una somma pari al 10 per cento dell'importo a base d'asta per l'eventuale ristoro delle domande di risarcimento di cui al comma 2».