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Articolo aggiuntivo n. 46.0.27 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 46.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento della
mediazione civile e commerciale
)

        1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: ''o con altro mezzo di pubblicità,'' e prima delle parole: ''è tenuto'', sono aggiunte le seguenti: ''nonché in materia di contratti di ogni tipo e natura e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese''.

        2. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, comma 1-bis, dopo l'ultimo periodo è aggiunto in fine, il seguente: ''La procedibilità della domanda giudiziale viene comprovata con la produzione obbligatoria del verbale che attesta l'esperimento della procedura di mediazione, relativa al medesimo oggetto della controversia e alle medesime parti, rilasciato da un organismo competente per territorio in data non anteriore a 180 giorni''.

        3. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono aggiunti i seguenti commi:

        ''1-bis Le parti devono essere presenti di persona oppure, per gravi e giustificati motivi, tramite un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione. Il rappresentante deve essere a conoscenza dei fatti e munito dei poteri per la soluzione della controversia ivi inclusi quelli conciliare e transigere. Per i soggetti diversi dal la persona fisica è richiesta la partecipazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia ivi inclusi quelli di conciliare e transigere.

        1-ter. È obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal presente decreto, non da luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di casi di dolo o colpa grave''.

        4. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:

''Art. 5-bis.

(Ordine del giudice)

        1. Dei provvedimenti con i quali il giudice dispone motivatamente l'esperimento del procedimento di mediazione si tiene conto nelle valutazioni di professionalità del giudice con riguardo al profilo della produttività.

        2. Il capo dell'ufficio giudiziario adotta le iniziative opportune al fine di favorire l'esperimento della mediazione nel corso del giudizio, riferendo, con frequenza annuale, al Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia''.

        5. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il comma 5-ter dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

        ''5-ter. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese di avvio e, comunque, della mediazione, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro 50.000 euro, di 270 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nei caso in cui sia raggiunto un accordo conciliativo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione dovuta per il procedimento. Per lo svolgimento della procedura, le parti e l'organismo possono concordare, purché in forma scritta, criteri di calcolo e indennità di mediazione complessivi diversi da quelli indicati dai presente articolo considerata la natura e la complessità della mediazione nonché l'esperienza del mediatore''».