presentato il 20/11/2017 in V Bilancio del Senato da Adele GAMBARO (ALA-PRI) e altri
testo emendamento del 20/11/17
Al comma 1, capoverso «Art. 13», il comma 7, è sostituito con il seguente:
«7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera f) del precedente comma 2, al comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: ''nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito'' sono inserite le seguenti: ''vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché'' ed al terzo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, dopo le parole: ''stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza'' sono inserite le seguenti: '', oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,''».