presentato il 20/11/2017 in V Bilancio del Senato da Johann Karl BERGER (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 20/11/17
Al comma 1 sostituire il capoverso comma 7, con il seguente:
«7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera f) del precedente comma 2, il comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2011, n. 228 è sostituito dal seguente:
''8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, anche manipolati o trasformati, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. È altresì consentito vendere prodotti, già pronti per il consumo, mediante utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private''».