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Proposta di modifica n. 47.32 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 47.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 20/11/17

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Al comma 1, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Per la campagna di pesca del tonno rosso 2018, nelle more della riorganizzazione della concessione dei permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, è aggiunta alle categorie già previste (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria denominata ''Artigianale Regionale Liguria e Sardegna''.

        2. Alla categoria di cui al comma 1 è riservato il 18%, circa 612 T, della quota totale assegnata all'Italia dall'Unione europea per l'annualità 2018. La categoria verrà suddivisa in due quote regionali secondo il peso percentuale reciproco che ognuna delle due regioni ha sul totale delle due regioni del numero di imbarcazioni da pesca artigianali che non hanno cioè in licenza circuizione e attrezzi trainati, così come stabilito rispettivamente dal MIPAAF e dal Consiglio Generale per la Pesca nel Mediterraneo nella sua 21 Sessione.

        3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della seguente legge, al fine dell'inserimento nel decreto ministeriale 2018 di suddivisione quote, delle imbarcazioni beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, il MIPAAF e le due Regioni interessate, stabiliscono, regione per regione, le modalità di suddivisione delle quote regionali in singoli permessi e le loro quote individuali. Le nuove quote individuali non potranno essere inferiori a 5 Tons l'una e maggiori di 9,99 Tons. Le 15 quote delle imbarcazioni a palangaro autorizzate nel 2017, inferiori a 10 Tons, dovranno essere elevate ognuna a 10 Tons. Il plafond necessario (64,141 Tons – circa 65 Tons) verrà detratto dal plafond della categoria UNCL il quale avrà, come riferimento minimo, l'annualità 2017. Contestualmente all'approvazione della presente legge il MIPAAF provvede a integrare i piani di pesca e capacità, di cui all'Art. 6 del Regolamento (UE) 2016/1627, con il nuovo numero di permessi e le relative argomentazioni.

        4. I nuovi permessi speciali per la pesca al tonno rosso confluiranno, dal 2018, nella categoria palangari già prevista, di cui al primo comma».