Articolo aggiuntivo n. 47.0.1 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 47.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 47-bis.

(Zone Franche urbane – Xylella)

        1. Nei territori colpiti dall'emergenza fitosanitaria dovuta alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Lesina, Peschici, Rodì Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Sannicandro Garganico, Rignano Garganico, Vico del Gargano e Vieste.

        2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese agricole localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

            a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

            b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2013;

            c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

            d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

        3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407 del 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis'' e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis'' nel settore agricolo.

        4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

        5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

            a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

            b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

            c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

        6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso-alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

        7. A valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui 5 della legge 16 aprile 1987, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione, una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

        8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».