Articolo aggiuntivo n. 47.0.8 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 47.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Tutela del Made in Italy e delle tipicità territoriali)

        1. Al fine di assicurare la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore, nonché per salvaguardare patrimonio genetico animale e vegetarle nazionale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un –apposito fondo per la tutela del made in itali, la sicurezza alimentare e la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2017, 3 per il 2018 e 5 per il 2019.

        2. Il fondo di cui al comma precedente, finalizzato ad assicurare il funzionamento dell'ovile nazionale di Foggia, la banca nazionale del Germoplasma del CNR e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ripartito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

        3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i! Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 31 luglio 2017 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia».