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Articolo aggiuntivo n. 47.0.10 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 47.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disciplina dell'attività di enoturismo)

        1. Con il termine ''enoturismo'' sì intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

        2. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articola della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

        3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti-e agli standard minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica.

        4. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 3.

        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,83 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,07 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».