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Articolo aggiuntivo n. 47.0.16 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 47.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Fondo per la diffusione della ristorazione scolastica)

        1. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo della ristorazione collettiva scolastica, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per la ristorazione collettiva scolastica, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato a distribuire presso i comuni le risorse necessarie per garantire agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado l'accesso al servizio di ristorazione collettiva, da ritenersi ai sensi di legge parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche. Le risorse stanziate sono destinate in via principale al sostegno delle famiglie che non riescono a garantire l'accesso ai servizi di ristorazione scolastica.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1.

        3. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propria decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

        2018:  –  5.000.000:

        2019:  –  5.000.000;

        2020:  –  5:000.000.