presentato il 20/11/2017 in V Bilancio del Senato da Loredana DE PETRIS (Misto) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 20/11/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.47-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con dotazione pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, finalizzato alla promozione della sperimentazione e al sostegno di iniziative rivolte alla formazione e all'assistenza tecnica degli operatori dell'agricoltura sociale, come definita dalla legge 18 agosto 2015, n.141, e dalle pertinenti norme regionali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2018, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto'';
b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto'';
c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: ''oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e'' sono soppresse.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1».