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Articolo aggiuntivo n. 47.0.21 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 47.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.47-bis.

(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale)

        1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con dotazione pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, finalizzato alla promozione della sperimentazione e al sostegno di iniziative rivolte alla formazione e all'assistenza tecnica degli operatori dell'agricoltura sociale, come definita dalla legge 18 agosto 2015, n.141, e dalle pertinenti norme regionali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

        2. A decorrere dal 1º gennaio 2018, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto'';

            b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto'';

            c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: ''oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e'' sono soppresse.

        3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1».