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Proposta di modifica n. 2.6 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 20/11/17

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Sostituire il comma 4, con il seguente:

        «4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018,».

        Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.