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Proposta di modifica n. 2.14 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Respinto

testo emendamento del 20/11/17

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RESPINTO

Al comma 4, sostituire le parole da: «devono essere effettuati» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «possono essere versate in un numero massimo di tre rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 ottobre 2018 ed entro il 16 aprile 2019».

        Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

        5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».