Proposta di modifica n. 2.25 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 20/11/17

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RITIRATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi; anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

        Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente», aggiungere le seguenti: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».