presentato il 20/11/2017 in V Bilancio del Senato da Laura BIGNAMI (Misto) e altri e altri 13 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 20/11/17
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare» con l'obiettillo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua, le necessarie misure di sostegno anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico dei Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regslamentare le modalità di attuazione del periodo precedente.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorre al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, del presente articolo, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul redditoseiie persone fisiche.
3. L'attribuzione delle somme di cui al comma 2 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare».
4. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.
5. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».