presentato il 20/11/2017 in V Bilancio del Senato da Pietro LIUZZI (NcI) e altri e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 20/11/17
Apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018 e riduzione dell'aliquota d'accisa sul gasolio per autotrazione»;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«2. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
a) al punto 4) la parola: ''regolari'' è soppressa;
b) dopo il punto 4) è inserito il seguente:
''5) imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218''.
3. Le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 possono accedere al rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione anche in relazione ai consumi di gasolio effettuati a partire dal 1º aprile 2012 e sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il rimborso, fruibile anche mediante compensazione ai sensi nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, spetta alle medesime condizioni e per i medesimi importi già riconosciuti alle imprese di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, in base alle disposizioni nazionali ratione temporis vigenti in materia. Ai fini del rimborso le predette imprese, entro il termine di decadenza biennale di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono presentare apposita dichiarazione attestante i consumi di gasolio effettuati con le medesime modalità ed effetti, anche fiscali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26».