Proposta di modifica n. 5.8 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 5.
argomenti:
iva
   

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. L'articolo 51, della legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito con il seguente:

        ''Art. 51. – Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree, di fabbricati e di opere di urbanizzazione, ovvero la prestazione di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio''».