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Articolo aggiuntivo n. 5.0.1 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Al decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera v) è aggiunta la seguente:

            ''v-bis) apparecchiature terminali di rete: le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica nonché le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite''.

        b) dopo l'art. 70, è aggiunto il seguente:

        ''Art.70-bis. - (Libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete publlica). – 1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, recepita con decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.l98, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti. I dati necessari ail'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonia erogati in modalità Voice Over Ip (Voip) devono essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio.

        2. È fatto divieto ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbligatoriamente l'uso di apparecchiature terminali da essi forniti per l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. È fatto altresì divieto di richiedere corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa per il noleggio o l'acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali.

        3. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è facoltà dei fornitori di accesso e di servizi di offrire, opzionalmente ed a libera scelta del cliente, servizi aggiuntivi di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali, anche usando apparecchiature fornite da loro stessi, che prevedano costi aggiuntivi e canoni di noleggio o corrispettivi per l'acquisto''.

        c) dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

        ''Art. 16-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e rlel Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/ 22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione nonché dell'art. 70-bis del decreto legislativo del 1º agosto 2003, n. 259 relativo al libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica; l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo del 3 per cento ad un massimo del 5 per cento del fatturato e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE)2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato''.

        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».