presentato il 20/11/2017 in V Bilancio del Senato da Laura BIGNAMI (Misto) e altri e altri 13 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 20/11/17
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare» con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 10 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza giobaie e continua, le seguenti misure di sostegno:
a) forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,n.- 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
b) forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo Il della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del prestatore di cura familiare che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;
c) riconoscimento ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato il requisito-anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3,comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai presta tori di cura familiare che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'AssicurazioRe Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.-3él5, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;
d) facoltà per ai prestatori di cura familiare iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale-per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosidette «long term care», deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, deila legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,al fine di concorre al finanziamento del'fondo di cui al comma 1, del presente articolo, è versata al Fondo medesirmruna quota pari all'otto-per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. L'attribuzione delle somme di cui al comma 2 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazjone annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.
4. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.
5. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Parlamento un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».