presentato il 20/11/2017 in V Bilancio del Senato da Antonio D'ALI' (FI-PdL) e altri e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 20/11/17
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale sulle locazioni degli immobili ad uso diverso dall'abitazione, a decorrere dall'anno 2018, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso diverso dall'abitazione può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo, stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.
2. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
3. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dello 1,6 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza».