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Articolo aggiuntivo n. 5.0.35 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 5.
  • status: VEDI TESTO 2

testo emendamento del 20/11/17

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VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)

        1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: ''per protesi dentarie e sanitarie in genere'' sono inserite le seguenti: '', nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro delia sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti''.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 11,2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.»