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Articolo aggiuntivo n. 5.0.59 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

        Dopo il comma 1 dell'art. 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

        ''1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.''».