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Articolo aggiuntivo n. 5.0.67 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Respinto

testo emendamento del 20/11/17

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RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. È fatto obbligo agli istituti bancari che procedono alla cessione a terzi di crediti deteriorati, di offrire al debitore principale del singolo credito la prelazione alle stesse condizioni riservate ai terzi acquirenti».