presentato il 20/11/2017 in V Bilancio del Senato da Anna Cinzia BONFRISCO (FL(Id-PL, PLI)) e altri
testo emendamento del 20/11/17
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977 n. 284 si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal Diritto privato.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»