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Articolo aggiuntivo n. 6.0.1 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977 n. 284 si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal Diritto privato.

        2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»