Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 17.0.5 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 20/11/17

sharingList();

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di personale impiegato nei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)

        1. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personaIe assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».