Articolo aggiuntivo n. 18.0.4 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. Chiunque elargisca somme finalizzate all'acquisto ovvero provveda in via diretta all'acquisto di strutture mobili messi a disposizione del dipartimento della Protezione Civile per le esigenze della popolazione di comuni colpiti da eventi naturali catastrofici ha diritto alla detrazione del relativo importo dall'imponibile fiscale.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».