presentato il 20/11/2017 in V Bilancio del Senato da Alessandro MARAN (PD) e altri
testo emendamento del 20/11/17
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Deducibilità fiscale dei contributi volontari versati dai lavoratori autonomi ai fini della assistenza sanitaria integrativa)
1. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei settori in cui essi operano o da altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 80 euro anni. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Iegge 23 dicembre 2014, n. 190».