Articolo aggiuntivo n. 18.0.6 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 18.
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testo emendamento del 20/11/17

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VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. All'articolo 1, comma 40 detta legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al quarto periodo le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000»;

            b) al quinto periodo le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300.000".

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutato in 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».