Articolo aggiuntivo n. 18.0.7 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. Il Ministero della salute promuove l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità.

        2. Il Ministero della salute, santità la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani con proprio decreto, emana le linee guida per la corretta erogazione del servizio di cui al comma 1.

        3. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, in via ordinaria, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, alimentato dalle somme del capitolo "Prevenzione" del Fondo Sanitario Nazionale.

        4. Il Fondo di cui al comma 3 è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.

        5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 3 per remunerare in via esclusiva e diretta la prestazione resa dal farmacista».