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Articolo aggiuntivo n. 18.0.8 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai medicinali innovativi, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero. La disposizione di cui al precedente periodo non comporta variazione di spesa in quanto rimane a carico della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232».