presentato il 20/11/2017 in V Bilancio del Senato da Andrea MANDELLI (FI-PdL) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 20/11/17
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
1. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai medicinali innovativi, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero. La disposizione di cui al precedente periodo non comporta variazione di spesa in quanto rimane a carico della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232».