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Articolo aggiuntivo n. 18.0.10 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 20/11/17

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RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per il Personale in Sanità)

        1. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 20 Il, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 584, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le Regioni che nell'ultimo triennio, sulla base di leggi regionali, sono state interessate da riorganizzazioni, gli obiettivi di cui al comma 3 si considerano effettivamente conseguiti se la Regione ha raggiunto l'equilibrio economici nel triennio 2015-2017 e presenta una spesa di personale un superiore alla spesa media del triennio di riferimento per gli anni 2018, 2019 e 2020 ovvero se il risultato raggiunto determina una variazione massima dello 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire"».