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Articolo aggiuntivo n. 18.0.12 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante Riordino delle scuole di specializzazione dei area sanitaria".

        2. Agli oneri derivanti dai presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».