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Articolo aggiuntivo n. 18.0.16 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 20/11/17

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Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, e sostituito dal seguente:

        "Art. 102. – 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativi delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

        Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.

        2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articolo 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000"».