presentato il 20/11/2017 in V Bilancio del Senato da Andrea MANDELLI (FI-PdL) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 20/11/17
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, e sostituito dal seguente:
"Art. 102. 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativi delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.
Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.
2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articolo 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000"».