Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 19.1 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 20/11/17

sharingList();

RITIRATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 19. - (Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633) – L'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

        "1. L'autore, i suoi successori o aventi causa esercitano direttamente i poteri attinenti ai diritti assegnati dalla presente legge, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

        2. L'intermediazione comunque attuata e in qualsiasi forma, diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva agli organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e alla SIAE.

        3. L'intermediazione comprende:

            1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;

            2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

            3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

        4. L'attività della SIAE prosegue altresì secondo le norme stabilite dal regolamento nei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.

        5. Nella ripartizione di cui al comma 3, n. 3 una quota è in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.

        6. La SIAE subentra nell'esercizio dei diritti spettanti all'autore, ai suoi successori o aventi causa cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, quando dall'utilizzazione economica dell'opera all'estero derivi un diritto a percepirne i proventi e sia trascorso un anno dall'esigibilità dei diritti. Gli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 possono essere autorizzati dall'Autorità garante delle comunicazioni ad assumere per singoli autori analogo incarico di subentro.

        7. I proventi riscossi dalla SIAE ai sensi del comma 6, detratte le spese di riscossione, sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per tre anni trascorso tale termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, sono versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti: per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

        8. Gli organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e la SIAE stipulano con l'Agenzia delle entrate una convenzione allo scopo dello scambio di informazioni sulla riscossione dei diritti di cui alla presente legge"».